Se una bomba d’acqua si abbatte nella vostra città, allagando la vostra cantina, il vostro negozio o il vostro garage, non temete. La Cassazione con l’ordinanza 18856/17, del 28 luglio, ha sancito l’obbligo di risarcimento dei danni da parte del Comune, nel caso in cui si verifichino piogge eccezionali che causino allagamenti.
La responsabilità del Comune
Finalmente potranno essere risarciti i danni provocati dalle frequenti e violente piogge eccezionali che si stanno abbattendo sulla nostra penisola. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha emanato un’ordinanza che obbliga il Comune in cui si è verificata la cosiddetta bomba d’acqua a risarcire i danni ai locali che sono stati allagati. Alla base di quest’obbligo, però, c’è una condizione fondamentale: il Comune risulta responsabile nel momento in cui non ha effettuato la corretta manutenzione delle strade. Ovvero, un cittadino che ha subito dei danni da allagamento può chiederne il risarcimento al Comune se le grate per lo scolo della pioggia, i tombini e altri sfoghi dell’acqua non sono in buono stato di manutenzione. Se questi non hanno subito la corretta pulizia, infatti, sono rimasti otturati da polvere, foglie ed altri materiali che, conseguentemente, hanno provocato l’allagamento.
Annullato l’esonero di responsabilità
Con tale ordinanza, la Cassazione annulla la possibilità di esonero per caso fortuito. In poche parole, non è rilevante che le forti piogge siano eventi improvvisi e violenti rispetto alle medie stagionali. Una condotta negligente da parte del Comune, lo porta ad essere l’unico responsabile per i danni dovuti alla bomba d’acqua. D’altronde non pulire bene le strade, vuol dire lasciare intasati gli sfoghi dell’acqua. Dunque, non c’è alcuna possibilità di esonero in questo senso. Se il Comune, al contrario, riesce a dimostrare di aver ottemperato efficacemente e diligentemente ai suoi obblighi di manutenzione delle strade, allora non è ritenuto responsabile.
A sostegno dell’ordinanza della Cassazione, vi sono due norme che stabiliscono la responsabilità del Comune per i locali allagati dagli acquazzoni. La prima appartiene al Codice Civile, articolo 2051 c.c., che afferma la responsabilità oggettiva a carico di chiunque sia custode di un oggetto mobile o immobile, e dunque anche di una strada. Tale norme obbliga al risarcimento danni provocati ai terzi. Ad essa si aggiunge, infine, l’articolo 14 del Codice della Strada, che stabilisce il dovere del Comune alla pulizia delle strade e delle fogne in quanto proprietario di esse.